Regolamento Servizio Idrico Integrato: dal 1.1.2024 nuova modifica all’art. 35 - parte I Servizio di acquedotto

Si comunica che con deliberazione n. 9 del 30/11/2023 l’Assemblea del Consiglio di Bacino “Veneto Orientale”, in ossequio alle disposizioni dettate dall’ARERA con la deliberazione del 21 dicembre 2021 n. 609/2021/R/IDR (“Integrazione della disciplina in materia di misura del Servizio Idrico Integrato – TIMSII”) in merito alle tutele minime in caso di perdite occulte ha approvato, con efficacia dal 01.01.2024, l’ulteriore adeguamento dell’art. 35 (“Consumi eccezionali per perdite occulte a valle del misuratore”) del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato – parte I Servizio di Acquedotto di Piave Servizi S.p.A..

Il nuovo testo, così come adeguato dell’art. 35 (in grassetto le modifiche), è il seguente:

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Art. 35 “Consumi eccezionali per perdite occulte a valle del misuratore”.

Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni alla proprietà privata e a valle del punto di consegna.

L’Utente ha il diritto/dovere di verificare i consumi attraverso il controllo periodico del contatore ed il corretto funzionamento della saracinesca a valle di quest’ultimo, ciò anche al fine di individuare eventuali anomalie quali il malfunzionamento degli apparecchi e/o i consumi eccessivi d’acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore. Non è pertanto compito né responsabilità del Gestore segnalare la presenza di possibili perdite a valle del misuratore: la periodica lettura dei contatori effettuata, anche a mezzo ditte incaricate, dal Gestore può solo contribuire a rilevare ed indicare all’Utente eventuali consumi anomali.

A tal fine il Gestore provvederà tempestivamente a segnalare all’Utente interessato il consumo anomalo rilevato in sede di raccolta della misura.

Rimane onere e cura dell’Utente provvedere alla verifica dei consumi anomali e la causa degli stessi (es. utilizzo superiore alla media della risorsa idrica per necessità contingenti, tubazione rotta, valvole malfunzionanti, blocco galleggianti, etc.) e le conseguenti risoluzioni del caso.

Di norma, pertanto, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il misuratore, da qualunque causa prodotte, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che possano derivare all’Utente e/o a terzi da guasti negli impianti idrici privati.

In caso di consumi eccezionali per perdite occulte a valle del misuratore il Gestore attiva e promuove l’adesione volontaria di ciascun Utente ad un Fondo di copertura dei consumi eccezionali per perdite occulte a valle del misuratore, così come disciplinato da uno specifico documento approvato dall’EGA.

In caso di consumi eccezionali per perdite occulte a valle del misuratore almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, l’Utente che non ha aderito al suddetto Fondo e non risulti moroso nei confronti del Gestore, per bollette diverse da quella interessata dalla perdita e/o anche per Utenze (cessate e/o attive) diverse, potrà nei termini e con le modalità di seguito specificate, richiedere ed usufruire di un abbuono tariffario.

In particolare:

- la perdita occulta deve derivare da causa accidentale, fortuita ed involontaria e verificarsi a valle del contatore del Gestore in una parte della rete interna privata non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto e palese. Non sono considerate in alcun modo perdite occulte le perdite d’acqua derivanti da rotture e/o cattivo funzionamento:

•    di impianti a vista e strutture ispezionabili;

•    delle valvole di troppo pieno e dei galleggianti se facilmente visibili;

•    dei rubinetti, degli sciacquoni dei water e degli scarichi;

•    degli impianti di pompaggio e di decalcificazione acque ed in genere di tutte le apparecchiature di regolazione e controllo presenti negli impianti dell'utenza (come ad esempio impianti a pannelli solari, frigoriferi, fabbricatori di ghiaccio, condizionatori, caldaie, ecc.) se la perdita è localizzata in parti visibili e/o facilmente accessibili all’utente;

- la perdita non deve essere stata causata da imperizia/negligenza dell’Utente e/o da terzi incaricati dal medesimo, e/o dal mancato rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di fornitura.

- l’Utente che rileva un consumo anomalo ed individua la causa in una rottura/malfunzionamento nell’impianto, è tenuto a denunciare tempestivamente al Gestore la perdita ed in ogni caso prima di effettuare i lavori di riparazione. Successivamente, entro 30 (trenta) giorni dalla segnalazione e comunque per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni, l’Utente, pena la decadenza delle condizioni per l’apertura della pratica di abbuono, dovrà effettuare la riparazione e trasmettere al Gestore, che provvederà agli opportuni accertamenti, la documentazione fotografica del sinistro dimostrante l’effettiva rottura/ malfunzionamento, una panoramica che evidenzi la zona oggetto d’intervento, le foto attestanti l’avvenuta riparazione e la lettura del contatore a riparazione ultimata, nonché la ricevuta/fattura degli oneri sostenuti per la riparazione oppure un’autocertificazione di avvenuta riparazione se eseguita direttamente dall’Utente. In ogni caso la riparazione dovrà essere eseguita a regola d'arte nel rispetto delle vigenti norme di legge e alle specifiche tecniche del Gestore.

Il Gestore provvederà agli opportuni accertamenti. La pratica non potrà essere evasa e l’abbuono riconosciuto qualora l’Utente non consenta i necessari sopralluoghi e/o non fornisca tutta la documentazione richiesta.

Non verrà in ogni caso riconosciuto alcun abbuono qualora l’Utente non presenti al Gestore la denuncia della perdita, mediante sottoscrizione dell’apposito modulo, entro 90 giorni dalla data di scadenza della bolletta contenente i consumi attribuibili alla perdita;

- l’abbuono potrà essere richiesto solo per la bolletta riferita al periodo interessato dalla perdita ed eventualmente a quelle successive per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo. Non saranno rimborsate bollette riferite a periodi precedenti, regolarmente pagate dall’Utente, laddove lo stesso non abbia fatto regolare denuncia in osservanza a quanto sopra;

- l’Utente che risulti moroso nei confronti del Gestore, per bollette diverse da quella interessata dalla perdita e/o anche per Utenze (cessate e/o attive) diverse, non potrà usufruire dell’abbuono finché perduri l’insolvenza.

L’accesso ad un nuovo abbuono per perdita occulta non è consentito se non sono trascorsi almeno 3 (tre) anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il precedente consumo anomalo.

Il Gestore si riserva la facoltà di verificare che eventuali volture contrattuali non vengano effettuate per eludere l'applicazione di tale criterio, in tal caso non verrà concesso l'abbuono.

In presenza di tutti i requisiti sopra evidenziati, il Gestore provvederà a rideterminare i consumi con le seguenti modalità:

a) servizio di acquedotto:

- addebito dei consumi pari al Consumo medio giornaliero dell’utenza determinato, anche in caso di indisponibilità e/o nuova utenza, applicando il criterio stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 609/2021/R/idr (articolo 19.3 allegato A) ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni – oltre all’addebito del 30% del totale dei volumi fatturabili, come da piano tariffario di riferimento dell’utenza interessata dall’abbuono;

- applicazione della tariffa pari alla metà della tariffa base a tutto il volume rimanente;

b) servizio di fognatura: addebito di consumi pari al Consumo medio giornaliero dell’utenza determinato, anche in caso di indisponibilità e/o nuova utenza applicando il criterio stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 609/2021/R/idr (articolo 19.3 allegato A) ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni;

c) servizio di depurazione: addebito di consumi pari al Consumo medio giornaliero dell’utenza determinato, anche in caso di indisponibilità e/o nuova utenza, applicando il criterio stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 609/2021/R/idr (articolo 19.3 allegato A) ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

In caso di guasto e/o malfunzionamento del contatore il Gestore procederà alla ricostruzione dei consumi dell’Utenza oggetto dell’abbuono in osservanza ai criteri e modalità della citata deliberazione dell’ARERA n. 218/2016/R/idr del 05.05.2016 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

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L’art. 35 del Regolamento del S.I.I., così modificato, si applicherà a tutti i rapporti contrattuali d’Utenza, ivi compresi quelli già in essere, a far data dal 01.01.2024.

E’ fatta salva la facoltà per i titolari delle Utenze in essere, che non accettino tale modifica, di recedere dal rapporto contrattuale mediante comunicazione da inviarsi con raccomandata a.r. o pec entro 15 giorni dal ricevimento della prima bolletta utili recante tale avviso.

Si ricorda che tutte le informazioni sul Fondo “Acqua Per Te”, uno strumento pensato per aiutare l’Utente a far fronte agli spiacevoli inconvenienti derivanti da consumi eccezionali per perdite occulte, ad adesione volontaria e con un costo annuo molto contenuto (€ 6,00 per l’uso domestico, € 10,00 per gli usi non domestici ed € 16,00 per gli usi antincendio, oltre all’iva di legge), sono reperibili alla seguente apposita pagina del sito https://www.piaveservizi.eu/home/Servizi/acqua-per-te.html.